Descrizione
VISTI:
- L’art. 10 della “Legge Quadro in materia di incendi boschivi” 353/2000;
- L’art. 59 del Testo Unico Leggi di Pubblica Sicurezza R. D. n. 773/1931;
- La Legge della Regione Puglia n. 38/2016;
SI INVITA AL RISPETTO DELLE SEGUENTI NORME (tratto dall’art. 3 della L.R. n.38/2016):
- I proprietari, gli affittuari e i conduttori, a qualsiasi titolo, di terreni incolti in stato di abbandono e/o a riposo e di colture arboree hanno l'obbligo di realizzare, entro il 31 maggio di ogni anno, fasce protettive o precese di larghezza non inferiore a 15 metri lungo tutto il perimetro del proprio fondo, prive di residui di vegetazione, in modo da evitare che un eventuale incendio, attraversando il fondo, possa propagarsi alle aree circostanti e/o confinanti;
- E' fatto obbligo ai proprietari, affittuari, conduttori, enti pubblici e privati titolari della gestione, manutenzione e conservazione dei boschi, di eseguire entro il 31 maggio di ogni anno, il ripristino e la ripulitura, anche meccanica, dei viali parafuoco;
- I proprietari e conduttori a qualsiasi titolo di superfici boscate confinanti con altre colture di qualsiasi tipo nonché con strade, autostrade e ferrovie, centri abitati e abitazioni isolate provvedono a proprie spese, a tenere costantemente riservata una fascia protettiva nella loro proprietà, larga almeno 5 metri, libera da specie erbacee, rovi e necromassa effettuando anche eventuali spalcature e/o potature non oltre il terzo inferiore dell'altezza delle piante presenti lungo la fascia perimetrale del bosco;
- I proprietari, gli affittuari e i conduttori, a qualsiasi titolo, di superfici pascolive, hanno l'obbligo di realizzare, entro il 31 maggio, una fascia di protezione perimetrale priva di vegetazione di almeno 5 metri.
Ai sensi dell'art. 12 della L.R. n, 38/2016, c.1, le violazioni ai divieti e alle prescrizioni della presente legge, oltre a quanto previsto dall'art. 10 della L. n. 353/2000, sono soggette a sanzione amministrativa e al pagamento di una somma:
- da € 500,00 a € 2.500,00 per chi non provvede alle necessarie opere di sicurezza e fasce protettive, ripristino di viali parafuoco, potature e pulizia delle cunette e scarpate stradali e ferroviarie;
- da € 1.000,00 a € 5.000,00 per chi effettua, fuori dai casi consentiti, la bruciatura delle stoppie, delle paglie, della vegetazione spontanea e dei pascoli;
- da € 1.000,00 a € 5.000,00 per chi effettua la bruciatura dei residui vegetali, agricoli e forestali contravvenendo alle disposizioni temporali fissate dalla presente legge;
- da € 250,00 a € 1.250,00 per chi effettua la bruciatura dei residui di materiale vegetale derivante dall'attività agricola e forestale senza prestare controllo e assistenza al processo di combustione e non rispetta le dovute distanze di sicurezza;
- da € 1.000,00 a € 5.000,00 per chi brucia nelle giornate in cui è prevista una particolare intensità di vento, ovvero nei giorni di eccessivo calore e zone non consentite;
NOTA BENE
L'accensione e la bruciatura di residui di materiale vegetale derivante dall'attività agricola e forestale è vietata nel periodo compreso tra il 1° giugno e il 30 settembre. Nel restante periodo dal 1° ottobre al 31 maggio è possibile bruciare, sul sito di produzione, residui vegetali derivanti dalle predette attività raggruppandole in piccoli cumuli e non superiori a tre metri steri giornalieri a ettaro. Le operazioni di bruciatura sono effettuate a cura degli interessati, dotati di mezzi idonei al controllo e allo spegnimento delle fiamme e assistite fino al totale esaurimento della combustione. Tali bruciature, nel periodo consentito, sono vietate in presenza di forte vento o di eccessivo calore.